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Professionisti, senza preventivo il compenso si riduce:per architetti e ingegneri – 30% sulle vecchie tariffe
di Giorgio Santilli
Arriva al traguardo il regolamento per la determinazione dei corrispettivi dovuti in sede giudiziale ad avvocati, notai, commercialisti e professionisti dell’area tecnica dopo l’eliminazione delle tariffe obbligatorie. Il testo messo a punto dal ministero di Giustizia e inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione, dopo il parere del Consiglio di Stato, recepisce un paio di importanti osservazioni fatte dall’organo di consulenza amministrativa del Governo: dell’assenza del preventivo di massima si dice, al comma 6 dell’articolo 1, che «costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso»; delle tattiche dilatorie «tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli», ad opera degli avvocati, si dice che costituiscono pure «elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso».
Un’altra modifica di carattere generale introdotta nel nuovo testo rende più stringente per il giudice chiamato alla valutazione l’applicazione delle norme contenute nel regolamento, che si potrà applicare «analogicamente» anche ai casi «non espressamente regolati» dal regolamento stesso. Il giudice «applica» il decreto e non «si attiene», come era nella prima versione.
documentiIl testo del Decreto
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Non c’è stato l’inserimento delle spese sostenute dal professionista all’interno del compenso «unitario e onnicomprensivo», come pure proponeva il Consiglio di Stato. Un tema che si era posto per le professioni dell’area tecnica, dove la comprensione delle spese sostenute nel corrispettivo veniva (e viene) escluso categoricamente.
Per le professioni tecniche non ci sono modifiche rilevanti nella determinazione dei parametri, almeno in termini di risultato finale. I nuovi compensi si attesteranno al di sotto del livello delle vecchie tariffe del 30% circa. Non si riduce la flessibilità lasciata al giudice del 60% di possibile aumento o riduzione del corrispettivo rispetto al parametro base individuato applicando il regolamento.
Per altro, il Consiglio di Stato aveva chiesto al ministero di Giustizia di evitare accuratamente di riprodurre con i nuovi parametri i profili di una «tariffa mascherata», eliminando quindi i parametri cosidetti «a forcella» che presentano cioè un valore minimo e uno massimo.
Anche le tabelle sono rimaste identiche anche se nella scelta dei parametri generali per la liquidazione del compenso sono stati introdotti il «costo economico delle singole categorie componenti l’opera» e la «specificità della prestazione», che si aggiungono alla «complessità della prestazione» e sostituiscono un costo economico calcolato nella precedente versione sull’intera opera. Una correzione chiesta anche dal Consiglio di Stato.
Sulla carta le tariffe dell’area tecnica mantengono la particolarità di avere un’estensione di applicazione molto maggiore rispetto alle altre professioni in quanto, oltre che alle valutazioni giudiziali, si applicherebbero anche alle base d’asta dei bandi di gara per prestazioni professionali se fatti propri dai responsabili del procedimento. Un dubbio, tuttavia, sorge leggendo il decreto sviluppo all’articolo 5, quando sostiene che il decreto sugli importi da porre a base di gara andrebbe scritto «di concerto con il ministero delle Infrastrutture». Secondo gli Ordini di Ingegneri e Architetti, il riferimento sarebbe a un decreto diverso da quello dell’articolo 9 del decreto liberalizzazioni.
Il regolamento sulle tariffe Le regole per le categorie
NOTAI Per i notai sono state individuate cinque categorie di atti: su beni immobili, mobili (compresi veicoli e natanti), atti societari, atti di valore indeterminato o indeterminabile e quelli (altri atti) che non possono essere ricondotti a categorie precedenti. Grazie all’interferenza di valori fiscali o comunque di mercato, il valore della prestazione è agevolmente quantificabile: si adotta quindi una percentuale di compenso calcolata sul valore medio dell’atto, con possibilità di adottare una percentuale in aumento o in diminuzione. Sono valutabili anche alcuni elementi quali la difficoltà e complessità dell’atto, l’impegno profuso, il tempo impiegato. Vi sono poi aggiustamenti correttivi che tengono conto di urgenza, impegno di studio, ricerca e approfondimento necessari. Prima una vendita con mutuo fondiario maturava un onorario di circa 3.400 euro (1.900 per la vendita e 1.500 per il mutuo). Ora si parte da un valore medio di onorario pari a 5.500 euro, cui applicare la forbice di diminuzione (in quanto il valore medio si riferisce a un immobile dal valore di 500mila euro) e cioè il coefficiente di 1,64. Il risultato è un onorario di 3.280 euro
COMMERCIALISTI Per i commercialisti si supera il compenso che nella tariffa del 2010 prevedeva rimborsi di spese, indennità, onorari specifici e graduali, preconcordati e a tempo. Sono anche superati i criteri generali quali natura, caratteristiche, durata e valore della pratica, l’importanza, complessità o difficoltà della pratica, le condizioni d’urgenza, l’incarico a una pluralità di professionisti, quelli connessi a rapporti con più clienti, l’incarico non giunto a compimento, quello già iniziato da altri professionisti, il concorso del cliente o di terzi alla definizione della pratica. Eliminata la distinzione tra rimborsi spese, indennità ed onorari; ridotte a 11 le tipologie di attività per le quali sono previsti parametri per la determinazione del compenso; razionalizzati i criteri per la determinazione del valore delle pratiche. Vi è poi una ripartizione in scaglioni progressivi del valore della pratica e l’applicazione di una forbice percentuale da calcolare sul predetto valore. Per un commercialista l’onorario per la redazione della dichiarazione dei redditi di una società di persone è di 550 euro; in precedenza, con un valore di 520mila e complessità media, si potevano chiedere 464 euro (tabella) e 200 euro (tabella 2)
AVVOCATI Per gli avvocati, per non tornare al meccanismo delle tariffe, i parametri hanno alcune regole generali: non riguardano le spese, gli oneri e i contributi connessi alla lite (ad esempio, i costi previdenziali e fiscali della lite), mentre comprendono i costi degli ausiliari di fiducia del professionista (escluso il consulente di parte, che è un fiduciario del cliente). Per l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria, il compenso è liquidato per fasi: studio della controversia, fase introduttiva, istruttoria, decisoria, esecutiva, ma a conferma del principio di libertà da tariffe, tutti i parametri sono elastici: lo sottolinea l’articolo 1 del decreto relativo gli avvocati, affermando che le soglie numeriche, le percentuali, i minimi e i massimi, non sono vincolanti per il giudice. Per un avvocato che concluda una lite dal valore di 30mila euro di particolare difficoltà il compenso, ipotizzando 5 udienze raggiungeva, 8.500 euro di diritti e onorari. Oggi calcolando le analoghe fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) si raggiungono i 7.200 euro. Se la stessa lite non ha particolari difficoltà, il compenso precedente era di 3.150 mentre quello attuale è di 2.250 euro
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